Statuto dell’ associazione italiana classe 4000

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE 4000

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione italiana classe 4000", o piú semplicemente "Asso 4000".


ART. 2 - SCOPI
L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed ha per finalità la promozione, lo sviluppoe la
diffusione dell’attività velica sulla deriva “4000” in Italia, costituente una Classe Monotipo
riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela, da attuarsi mediante:

  • la diffusione delle informazioni sulla deriva “4000”;
  • la promozione dell’aspetto ricreativo e sportivo dell’ imbarcazione, anche attraverso la costituzione di flotte distribuite nel territorio Nazionale;
  • l’organizzazione di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nella pratica della vela sul 4000;
  • la formazione di atleti ed equipaggi per la partecipazione alle regate sul 4000;
  • la promozione, organizzazione e gestione delle regate sul 4000, con particolare riferimento a quelle che si svolgono in Italia, e di ogni altra forma di attività agonistica e ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela sul 4000;
  • il coordinamento dell’attività sportiva svolta in Italia con quella degli altri paesi incui la classe è diffusa;
  • la tutela della monotipia del 4000 quale classe di imbarcazioni a vela strettamente monotipo, controllando il rispetto delle imbarcazioni a quanto prescritto dall’apposito "Regolamento di Stazza", emanato dalla Associazione Italiana in accordo con le Associazioni estere;
  • lo svolgimento delle attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate, in quanto integrative o complementari alle stesse.

L’Associazione si obbliga a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana
Vela a cui si affilia.

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle
cariche sociali e dalle prevalenti prestazioni volontarie, personali e gratuite fornite dai propri
aderenti.


ART. 3 - SEDE
La sede dell’Associazione è presso la Segreteria dell’Associazione. Essa può essere trasferita in
qualunque altro punto della Repubblica Italiana per decisione del Consiglio Direttivo.


ART. 4 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima
sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci
aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei
soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra
associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Copia del verbale dell’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà
essere comunicato per conoscenza alla Federazione Italiana Vela.

ART. 5 - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE E LORO DIRITTI
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, interessati al 4000 e accettato integralmente il
presente statuto, ne facciano domanda e, una volta che questa sia stata accettata dal Consiglio
Direttivo a sua discrezione e insindacabile giudizio, abbiano provveduto al pagamento della quota
annua.
Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo e la data di
pagamento sono fissati anno per anno dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, salvo
quanto previsto dall’atto costitutivo per il primo anno sociale.
La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette dalla Associazione.
Tutti gli Associati maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. L’Associato minorenne acquisisce automaticamente il diritto di voto
alla prima assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
ART. 6 - ORGANI
Organi dell’Associazione Italiana 4000 sono:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere


ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è il supremo organo dell’Associazione Italiana 4000.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le
deliberazioni prese con l’osservanza dello statuto e della legge sono vincolanti per tutti gli Associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso.
Essa è formata da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in
corso.
Ogni Associato, purchè in regola con il versamento della predetta quota associativa, ha diritto di
partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto, personalmente o mediante delega per
iscritto esclusivamente ad un altro Associato. Ciascun Associato non potrà avere più di una delega.
L’Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione
nonché in merito all’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo e degli eventuali
regolamenti sociali, alla nomina e revoca degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza
dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L'Assemblea in sessione ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del
Presidente, o in caso di suo impedimento del Segretario, per approvare il bilancio annuale
consuntivo; salvo diverse esigenze, è convocata in occasione e nel luogo di svolgimento dei
Campionati Italiani della classe 4000;
L’Assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del Presidente, o in caso di suo impedimento
del Segretario, nel luogo ritenuto più idoneo, per l’esame di modifiche all’atto costitutivo o allo
statuto, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale attivo
patrimoniale o per gravi circostanze; deve inoltre essere 3 convocata su richiesta scritta di almeno la
metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) degli Associati.
L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, può essere convocata presso la
sede dell’associazione o in qualsiasi altro luogo nel territorio dello Stato italiano, purché idoneo a
garantire la massima partecipazione degli Associati.
L’Assemblea si riunisce previa convocazione scritta spedita anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato. Nell’avviso deve essere specificato
l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione ed il luogo
dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario,
ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da una delle persone
legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente
dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
L’Assemblea nomina un delegato, cui è affidato il compito di redigere il verbale dell’Assemblea.
Il verbale dell’Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal delegato alla sua redazione e
deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati i quali, previa anticipazione delle spese di
riproduzione e spedizione, possono richiederne copia al Segretario.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
degli Associati più uno ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, ivi comprese quelle concernenti le modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto, possono tuttavia essere prese, indipendentemente dal numero dei
presenti, solo con il voto favorevole della maggioranza dei Associati aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale attivo patrimoniale,
occorre invece, indipendentemente dal numero dei presenti, il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre
quarti) degli Associati aventi diritto al voto.


ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che ha il compito di realizzare gli scopi sociali e
curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria secondo le direttive dell’Assemblea; fra le sue
attribuzioni rientrano, a solo titolo esemplificativo, i seguenti poteri e funzioni:

  • assumere le deliberazioni inerenti l’amministrazione e la conduzione dell’Associazione ed il coordinamento delle varie attività;
  • decidere insindacabilmente l’ammissione di nuovi Associati;
  • conservare la corrispondenza e i documenti relativi all’attività della Associazione, nonché predisporre i libri e le scritture contabili previsti dalle disposizioni di legge o che si rendano necessari in relazione all’attività svolta dall’Associazione;
  • presentare all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
  • proporre all’Assemblea l’importo della quota sociale annuale;
  • predisporre regolamenti interni relativi all'attività dell’associazione nonché richieste, proposte e modifiche delle regole di classe, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
  • nominare, anche tra non Associati, comitati tecnici o scientifici ogni qualvolta lo ritenga necessario per l’attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell’Assemblea;
  • giudicare le infrazioni commesse dagli Associati ed irrogare le eventuali sanzioni;
  • adottare ogni altro provvedimento necessario per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea nonché per le finalità previste dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile da tre
a sette che, fatto salvo quanto previsto dall’atto costitutivo per il primo anno, sono nominati
dall’Assemblea ordinaria per la durata di due anni ma possono essere revocati anche durante il
proprio mandato dalla stessa Assemblea; i Consiglieri sono rieleggibili.
Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo tutti e soli gli Associati in regola con il
pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni.


La suddivisione delle cariche all’interno del Consiglio Direttivo, salvo la nomina del Presidente da
parte dell’ Assemblea, viene decisa dal Consiglio stesso per votazione a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo i neo Consiglieri si devono riunire immediatamente dopo l’elezione.
I membri del Consiglio Direttivo cessati anticipatamente per qualsiasi motivo dalla carica, possono
essere sostituiti per cooptazione dallo stesso Consiglio, salvo venga meno la maggioranza dei
Consiglieri, nel qual caso l’intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere convocata
l’Assemblea per procedere alla sua rielezione.


In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo dalla carica del Presidente, il Consiglio
Direttivo provvede, oltre ad eleggere per cooptazione un nuovo membro del Consiglio stesso, a
nominare fra i suoi membri un nuovo Presidente, il quale dura in tale carica fino alla successiva
Assemblea.


I membri eletti per cooptazione durano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale
provvederà alla sostituzione dei Consiglieri cessati anticipatamente dalla carica.
La carica di Consigliere, così come ogni altra carica dell’Associazione, non può dar luogo ad alcun
compenso, ma soltanto ad un rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento
dell’attività inerente la carica, deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento dal
Segretario, il quale è comunque obbligato a convocarlo su richiesta scritta della maggioranza dei
Consiglieri.


Il Consiglio Direttivo delibera, qualsiasi sia il numero dei Consiglieri intervenuti, a maggioranza dei
suoi componenti, salvo quanto previsto dall’art. 15.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, o
in caso di sua mancata partecipazione dal Segretario; i Consiglieri dissezienti possono far annotare
il motivo del proprio dissenso. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere messi a
disposizione di tutti gli associati i quali, previa anticipazione delle spese di riproduzione e
spedizione, possono richiederne copia al Segretario.


art. 9 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci; resta in carica due anni ed è rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Provvede alla convocazione ed alla presidenza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Può conferire delega al Tesoriere, al Segretario od altro Consigliere per il compimento di operazioni
bancarie.


art. 10 - SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; resta in carica due anni ed è
rieleggibile.
Il Segretario svolge funzioni di organizzazione, di promozione e coordinamento per l’attuazione
degli scopi statutari secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo
esemplificativo, deve:

  • conservare e aggiornare i registri sociali e gli elenchi dei associati e delle imbarcazioni;
  • curare e tenere i rapporti con la stampa, la Federazione Italiana Vela, le associazioni sportive, la ditta costruttrice del 4000, i soci, le pubbliche amministrazioni, le aziende operanti nel settore nautico;
  • collaborare con i responsabili per l’organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e promozionali;
  • collaborare con i Circoli Velici designati per l'organizzazione dei Campionati Italiani;
  • curare l’aggiornamento del sito internet dell’Associazione.

In caso di impedimento del Presidente, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Sostituisce il Presidente, su delega di quest’ultimo, nelle attività promozionali e di pubbliche
relazioni.


In caso di temporanea assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro Consigliere, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso parere di quest’ultimo.
In caso di gravosità degli impegni, può farsi coadiuvare da uno o più associati che collaborino nelle
mansioni di ordinaria amministrazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso
parere di quest’ultimo.


art. 11 - TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; resta in carica due anni ed è
rieleggibile. Svolge funzioni di amministrazione, contabili e di tesoreria, secondo le direttive del
Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo esemplificativo, deve:

  • predisporre i bilanci consuntivi e di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo prima della presentazione all’Assemblea;
  • curare gli incassi delle quote sociali e la riscossione di ogni altro credito, provvedendo ad eventuali solleciti;
  • predisporre i pagamenti che dovranno essere effettuati dal Presidente;
  • provvedere direttamente ai pagamenti per cassa ovvero, su delega del Presidente, a mezzo istituti bancari;
  • curare la tenuta di eventuali libri sociali e/o contabili, ovvero collaborare, per quanto di sua competenza, con eventuali professionisti per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.


ART. 12 - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutti gli incarichi sociali, comprese le partecipazioni ai comitati tecnici o scientifici, si intendono
prestati a titolo gratuito.


ART. 13 - ANNO AMMINISTRATIVO
L’anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


ART. 14 - PATRIMONIO DELL’ ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative annuali;
b) dai contributi corrisposti ad altro titolo dagli Associati;
c) da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell’Associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituite con avanzi di gestione;
e) da eventuali donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli Associati di utili o
avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.


ART. 15 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’Associato che non osservi il presente Statuto o che tenga un comportamento non consono alle
regole di classe o comunque una condotta irriverente od indecorosa, ovvero si sia reso responsabile
di scorrettezze sportive, è passibile di provvedimenti disciplinari che potranno essere irrogati
esclusivamente dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
L’Associato interessato ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo presso la sede
dell’Associazione, o di rimettere allo stesso difese scritte, prima della irrogazione delle sanzioni; a
tale scopo l’ Associato in questione dovrà essere invitato dal Presidente ad esercitare tale diritto,
mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima la data fissata per la
convocazione avanti al Consiglio.


Costituiscono sanzioni disciplinari :
a) il richiamo scritto, con il quale l’Associato viene invitato a desistere da un comportamento nonconsono all’attività ed alle finalità dell’Associazione;
b) la sospensione temporanea dalla partecipazione alle attività dell’Associazione, ivi
comprese le regate di classe, per un periodo non superiore a 120 giorni, nei casi di
mancata osservanza dell’invito contenuto in un richiamo scritto, o di comportamenti di
maggior gravità;
c) la radiazione, cioè l’esclusione dall’Associazione, in caso di reiterata inosservanza dei
richiami scritti o di comportamenti di particolare gravità. Per il provvedimento di radiazione è
preveisto il secondo grado di giudizio, ovvero la possibilità dell'interessato di impugnare il
provvedimento dinanzi all’assemblea.


ART. 16 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso, radiazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto dall’Associato al Presidente ed ha
efficacia dalla scadenza dell’anno in corso.
Gli Associati che siano receduti o siano stati radiati dall’Associazione o comunque abbiano cessato
di farne parte, ovvero gli eredi degli associati deceduti, non possono ripetere la quota o eventuali
altri contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


ART. 17 - FLOTTE
Possono essere costituite flotte di imbarcazioni 4000 nel territorio Nazionale che saranno
riconosciute se costituite da almeno n. 10 o più associati della Associazione, ciascuno proprietario
di un 4000.
Ciascuna flotta potrà eleggere annualmente un rappresentante fra i propri membri, secondo le
modalità scelte dalla flotta stessa, anche senza riferimento allo statuto dell’Associazione.
Al rappresentante di ciascuna flotta potranno essere delegate, da parte del Segretario
dell’Associazione, alcune delle attività inerenti alla organizzazione delle manifestazioni sportive,
agonistiche e promozionali attinenti al luogo ove si trova la flotta, senza che tale rappresentante
possa comunque in alcun modo impegnare o rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi od agli
associati.


ART. 18 - VARIE
Qualsiasi fattispecie non prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, sarà disciplinata
dall’Assemblea nel rispetto delle leggi vigenti in materia.


ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

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